La giunta comunale, in Italia, è uno degli organi collegiali di governo del comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Estratto dallo Statuto del Comune di Fluminimaggiore
CAPO III – La Giunta Comunale
Art. 35 – Elezione, composizione e durata in carica
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di Assessori stabilito dalle leggi tra cui il Vice Sindaco. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.