Ordinanza n. 6/2026 relativa alla corretta detenzione e gestione dei cani nonché alla conduzione degli stessi nelle aree pubbliche:

Con ordinanza sindacale n. 6/2026 sono state disposte le norme a cui ci si deve attenere per la detenzione e gestione dei cani e degli animali da affezione a garanzia della sicurezza, incolumità delle persone e del decoro e dell’igiene pubblica.

Data:

01 Aprile 2026

Tempo di lettura:

1 min


Descrizione

Premesso che sono pervenute reiterate segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalla conduzione non corretta dei cani lasciati liberi sul suolo pubblico e in particolare sulle strade, sui marciapiedi, nei luoghi destinati alla ricreazione ed allo svago con conseguente rischio per la sicurezza della popolazione concretizzatosi in episodi di aggressioni nei confronti di cittadini.

Ritenuto necessario richiamare i proprietari e detentori di cani al rispetto degli obblighi già previsti dalla normativa in quanto la non regolare e corretta gestione dei predetti animali è causa di pericolo, sia per la pubblica incolumità che per la sicurezza e la circolazione.

Atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, col rispetto della normativa vigente in materia, possono limitare significativamente le problematiche sopra esposte e rispondere a elementari regole di civile convivenza, senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione.

Richiamata la vigente Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani emessa dal Ministero della Salute il 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013) e ss.ii. che stabilisce all’art. 1 che il proprietario del cane e/o “chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere il cane non di sua proprietà”, sono ritenuti sempre responsabili del controllo e della conduzione dell’animale e ne rispondono, sia penalmente che civilmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall’animale stesso e che sono tenuti ad adottare le seguenti misure:
- condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull’incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti, comunque obbligatoria per cani mordaci;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
- essere fornito della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane, e ovviamente, a raccogliere le stesse.

Atteso che la predetta Ordinanza prevede all’art. 5 una deroga all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola:
- ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco;
- ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
- ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Evidenziato inoltre che in base alla vigente normativa:
- è fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
- possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.

Considerato altresì che la somministrazione di alimenti o residui di cibo, in certe zone circoscritte vicino a strade e spazi pubblici, attirando animali vaganti, genera situazioni di pericolo per l’incolumità e per la circolazione e determina inoltre situazioni di degrado e di criticità di igiene nel tessuto urbano e nelle aree pubbliche.

Ritenuto di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che i comportamenti sopra dettagliati, afferenti al non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani nonché all’abbandono di cibo in aree aperte, potrebbe determinare in merito alla pulizia, al decoro, all’igiene delle aree pubbliche e alla sicurezza ed incolumità pubblica.

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la L. 241/1990;
- la Legge del 14.08.1991 n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Decreto I&R);
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 135 (Decreto Esotici e Selvatici);
- il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (Decreto Prevenzione);
- la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 recante norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina integrata e modificata con la Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 36;
- il D.P.G.R. 04 marzo 1999 n. 1 avente ad oggetto Regolamento di attuazione della Legge 14 Agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994, n. 21 e 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo.

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco le competenze necessarie per l’emissione di atti contingibili e urgenti in caso di tutela di interessi legati all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

ORDINA

ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di attenersi scupolosamente al rispetto della sopra riportata normativa vigente in materia nonché di rispettare, a garanzia della sicurezza ed incolumità delle persone nonché a tutela del decoro e dell’igiene pubblica, le sotto elencate prescrizioni:
- è fatto obbligo per i proprietari dei cani di iscrivere gli animali all’anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
- se il luogo è aperto al pubblico, i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone;
- è fatto obbligo di tenere i cani a guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico;
- nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità vanno muniti di idonea museruola;
- è fatto obbligo a chi custodisce l’animale di adoperarsi, in ogni modo, affinché la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonché l’integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale;
- è fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano:

  • di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico;
  • di raccogliere le deiezioni prodotte dell’animale nonché di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo, con l’obbligo di mostrarla a richiesta degli organi addetti alla vigilanza;

- è vietato lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
- è fatto divieto di ingresso dei cani e/o di altri animali, anche se tenuti legati al guinzaglio e muniti di museruola, nei parchi gioco destinati ai bambini, nelle aiuole e nei campi da gioco di proprietà della pubblica amministrazione;
- è fatto divieto di abbandonare alimenti o residui di alimenti destinati ad animali vaganti in prossimità di strade e spazi pubblici, in quanto tale comportamento genera situazioni di pericolo per l’incolumità e per la circolazione e determina altresì situazioni di degrado e di criticità di igiene nel tessuto urbano e nelle aree pubbliche. È consentita l'alimentazione di animali liberi in aree sicure, lontane da strade e spazi pubblici, con l'obbligo di utilizzare contenitori idonei e di provvedere alla loro rimozione dopo l'alimentazione;
- è fatto divieto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli in sosta.

SANZIONI

La violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto disposto dall’ art. 7 comma 1-bis del TUEL;

La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionali da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli artt. 2043, 2052 e 2055 del Codice Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati;

DISPOSIZIONI FINALI

Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l’animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all’esterno della stessa.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guida di greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio.

Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all’accompagnamento.
Il personale delle Forze dell’Ordine e del Comando di Polizia locale sono invitati a vigilare sull’osservanza delle presenti disposizioni e a comminare le eventuali sanzioni.

La presente ordinanza ha efficacia dalla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa alle forze dell’ordine che sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza per l’esatta osservanza: al Prefetto, alla locale Stazione dei Carabinieri di Fluminimaggiore, alla locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla Polizia Municipale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune, nei modi e termini di legge, nonché sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e della legge n. 33/2013 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazione.

L’Ordinanza, vigente fino a revoca della stessa con espresso provvedimento, è disponibile al link https://nziweb.comune.it/Fluminimaggiore/albo/dati/20260008O.PDF

IL SINDACO
Paolo Sanna

.

Ultimo aggiornamento: 01/04/2026, 13:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto